mercoledì 30 dicembre 2015

Bonus disoccupati 2016: come funziona, quando, quanto e a chi spetta



Nuovo sgravio contributivo 2016 per assunzione disoccupati: lavoratori ed aziende ammessi ed esclusi, durata, ammontare, compatibilità con altre agevolazioni.

 Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, è stato prorogato, anche se con alcuni mutamenti, il Bonus Disoccupati, noto anche come Bonus Assunzioni: si tratta del diritto all’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti privi di occupazione da almeno 6 mesi.
L’incentivo spetta, dunque, laddove sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un soggetto che risulta privo di occupazione (a tempo indeterminato) da oltre 6 mesi: la misura dell’agevolazione è pari, per le assunzioni effettuate dal primo gennaio 2016 in poi, al 40% dei contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro, sino ad un massimo di 3.250 Euro l’anno, ma deve essere riproporzionata per i lavoratori con contratto a tempo parziale e per gli assunti in corso d’anno. La durata del beneficio è di 24 mesi.
Il beneficio, da quanto emerge, è notevolmente inferiore a quello previsto per gli inserimenti effettuati nel corso del 2015: per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati sino al 31 dicembre 2015, difatti, spetta uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore, sino ad un tetto massimo di 8.060 Euro, per 36 mesi.
Vediamo ora in quali ipotesi spetta il bonus, come deve essere calcolato, e quali sono le agevolazioni compatibili.
 Bonus disoccupati 2016: a chi spetta
Il Bonus assunzioni 2016 spetta nelle seguenti ipotesi:
 – lavoratore disoccupato da oltre 6 mesi: l’agevolazione spetta senza alcun problema se il lavoratore non ha alcuna occupazione, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi precedenti l’assunzione;
 lavoratore con contratto a tempo determinato: anche se il dipendente assunto risulta avere, nei 6 mesi precedenti, un contratto a termine, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato spetta comunque;
 – lavoratore Co.co.co. o Partita Iva: il lavoratore con contratto parasubordinato o di lavoro autonomo, non configurando un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, darà ugualmente pieno diritto all’agevolazione;
 – somministrazione: anche le assunzioni di lavoratori in somministrazione godono dello sgravio, ma solo se a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata delle missioni presso uno o più utilizzatori;
 – cambio appalto e trasferimento d’azienda: nel caso di cambi d’appalto o trasferimento d’azienda ( o di ramo d’azienda, o di fusione per incorporazione), è stato recentemente chiarito che il dipendente continua ad aver diritto al bonus, che passa alla ditta subentrante.
 Bonus disoccupati 2016: a chi non spetta
Non si ha invece diritto al Bonus disoccupati 2016 nelle seguenti ipotesi:

– lavoratore con contratto a tempo indeterminato all’estero: laddove il dipendente risulti avere, nei 6 mesi precedenti, un rapporto a tempo indeterminato svolto all’estero, non otterrà il diritto al Bonus (anche se non assicurato, poichè non obbligato dalla normativa della Nazione in questione)
 – lavoratore con 2 contratti a tempo indeterminato: qualora il dipendente risulti assunto da due diverse aziende, con due rapporti part time a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile per entrambi i datori di lavoro. Dovrà però essere riproporzionato secondo le ore di lavoro svolte presso ciascuna azienda, e la data di assunzione dovrà essere la stessa per entrambi i rapporti, poiché, diversamente, si configurerebbe un precedente contratto a tempo indeterminato, che pregiudicherebbe il diritto al bonus per i rapporti successivi;
 – lavoratore con periodo di prova non superato: se il dipendente è stato cessato da un precedente rapporto incentivato a tempo indeterminato, a causa del mancato superamento del periodo di prova, non avrà più diritto al bonus;
 – apprendistato: il bonus non è fruibile per l’assunzione di apprendisti (per i quali sono comunque previsti degli sgravi molto più convenienti);
 – precedente rapporto agevolato: se tra il lavoratore e il datore (o una società controllata o collegata, o facente capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona) vi è già stato un precedente rapporto agevolato, non si avrà diritto al bonus.
 – lavoro intermittente: è escluso dall’incentivo il lavoro intermittente, o a chiamata.
 Ricordiamo, infine, che non possono usufruire del Bonus le ditte non in possesso del Durc (cioè non in regola con il versamento di contributi e premi), e che non rispettano la normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché i Contratti Collettivi.
 Bonus disoccupati 2016 e Maternità
Nei periodi di maternità obbligatoria il bonus assunzione è sospeso, ed è posticipato, al termine dell’astensione, il periodo di fruizione dell’agevolazione.
 Bonus disoccupati 2016: come si calcola
Lo sgravio deve essere calcolato sui contributi Inps a carico del datore di lavoro (la cui aliquota varia in funzione dell’Inquadramento assegnato dall’Inps), in misura pari al 40%, e comunque non superiore a 3.250 euro l’anno: ciò significa che, qualora il 40% dei contributi annui a carico del datore sia al di sopra di tale soglia, lo sgravio andrà progressivamente proporzionato. L’incentivo deve essere sottratto ai contributi mensili da pagare , e sarà evidenziato nel modello Uniemens da trasmettere all’Inps con il Codice Agevolazione TRIE, Ente finanziatore H00- Stato.
Bonus disoccupati e altri bonus
Il Bonus disoccupazione è compatibile con quasi tutti incentivi all’assunzione, come il Bonus Garanzia Giovani e Giovani Genitori, e con la fruizione dell’eventuale quota dell’indennità di mobilità o della disoccupazione restante al lavoratore. Sono esclusi i Bonus donne disoccupate ed il Bonus over 50 (che prevedono, entrambi, uno sgravio del 50% dei contributi a carico dell’azienda, per disoccupati over 50 da oltre 12 mesi, e per donne disoccupate da oltre 6 mesi, appartenenti a determinati settori lavorativi e territori, o da oltre 24 mesi, negli altri casi);
È però possibile godere prima dell’agevolazione donne e over 50, per un rapporto a termine, poi del bonus disoccupati, per la trasformazione a tempo indeterminato dello stesso contratto.



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