Nuovo sgravio contributivo 2016 per
assunzione disoccupati: lavoratori ed aziende ammessi ed esclusi, durata,
ammontare, compatibilità con altre agevolazioni.
Con l’entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2016, è stato prorogato, anche se con alcuni mutamenti, il Bonus
Disoccupati, noto anche come Bonus Assunzioni: si tratta del diritto
all’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti privi
di occupazione da almeno 6 mesi.
L’incentivo spetta, dunque, laddove sia
instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
un soggetto che risulta privo di occupazione (a tempo indeterminato) da oltre 6
mesi: la misura dell’agevolazione è pari, per le assunzioni effettuate dal
primo gennaio 2016 in poi, al 40% dei contributi dovuti all’Inps dal
datore di lavoro, sino ad un massimo di 3.250 Euro l’anno, ma deve
essere riproporzionata per i lavoratori con contratto a tempo parziale e per
gli assunti in corso d’anno. La durata del beneficio è di 24 mesi.
Il beneficio, da quanto emerge, è notevolmente
inferiore a quello previsto per gli inserimenti effettuati nel corso del 2015:
per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati sino al 31 dicembre
2015, difatti, spetta uno sgravio contributivo pari al 100% della
contribuzione a carico del datore, sino ad un tetto massimo di 8.060
Euro, per 36 mesi.
Vediamo ora in quali ipotesi spetta il bonus,
come deve essere calcolato, e quali sono le agevolazioni compatibili.
Bonus disoccupati 2016: a chi spetta
Il Bonus assunzioni 2016 spetta nelle seguenti
ipotesi:
– lavoratore disoccupato da oltre 6 mesi:
l’agevolazione spetta senza alcun problema se il lavoratore non ha alcuna
occupazione, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi precedenti l’assunzione;
– lavoratore con contratto a tempo
determinato: anche se il dipendente assunto risulta avere, nei 6 mesi
precedenti, un contratto a termine, l’incentivo per l’assunzione a tempo
indeterminato spetta comunque;
– lavoratore Co.co.co. o Partita Iva: il
lavoratore con contratto parasubordinato o di lavoro autonomo,
non configurando un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, darà
ugualmente pieno diritto all’agevolazione;
– somministrazione: anche le assunzioni
di lavoratori in somministrazione godono dello sgravio, ma solo se a
tempo indeterminato, a prescindere dalla durata delle missioni presso uno o
più utilizzatori;
– cambio appalto e trasferimento
d’azienda: nel caso di cambi d’appalto o trasferimento d’azienda ( o
di ramo d’azienda, o di fusione per incorporazione), è stato recentemente
chiarito che il dipendente continua ad aver diritto al bonus, che passa alla
ditta subentrante.
Bonus disoccupati 2016: a chi non spetta
Non si ha invece diritto al Bonus disoccupati
2016 nelle seguenti ipotesi:
– lavoratore con contratto a tempo indeterminato all’estero: laddove
il dipendente risulti avere, nei 6 mesi precedenti, un rapporto a tempo
indeterminato svolto all’estero, non otterrà il diritto al Bonus (anche
se non assicurato, poichè non obbligato dalla normativa della Nazione in
questione)
– lavoratore con 2 contratti a tempo
indeterminato: qualora il dipendente risulti assunto da due diverse
aziende, con due rapporti part time a tempo indeterminato, l’incentivo è
fruibile per entrambi i datori di lavoro. Dovrà però essere riproporzionato
secondo le ore di lavoro svolte presso ciascuna azienda, e la data di
assunzione dovrà essere la stessa per entrambi i rapporti, poiché,
diversamente, si configurerebbe un precedente contratto a tempo
indeterminato, che pregiudicherebbe il diritto al bonus per i rapporti
successivi;
– lavoratore con periodo di prova non
superato: se il dipendente è stato cessato da un precedente rapporto
incentivato a tempo indeterminato, a causa del mancato superamento del periodo
di prova, non avrà più diritto al bonus;
– apprendistato: il bonus non è fruibile
per l’assunzione di apprendisti (per i quali sono comunque previsti
degli sgravi molto più convenienti);
– precedente rapporto agevolato: se tra
il lavoratore e il datore (o una società controllata o collegata, o facente
capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona) vi è già stato un precedente
rapporto agevolato, non si avrà diritto al bonus.
– lavoro intermittente: è escluso
dall’incentivo il lavoro intermittente, o a chiamata.
Ricordiamo, infine, che non possono usufruire
del Bonus le ditte non in possesso del Durc (cioè non in regola con il
versamento di contributi e premi), e che non rispettano la normativa in
materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché i Contratti Collettivi.
Bonus disoccupati 2016 e Maternità
Nei periodi di maternità obbligatoria il bonus
assunzione è sospeso, ed è posticipato, al termine dell’astensione, il
periodo di fruizione dell’agevolazione.
Bonus disoccupati 2016: come si calcola
Lo sgravio deve essere calcolato sui
contributi Inps a carico del datore di lavoro (la cui aliquota varia in
funzione dell’Inquadramento assegnato dall’Inps), in misura pari al 40%,
e comunque non superiore a 3.250 euro l’anno: ciò significa che, qualora
il 40% dei contributi annui a carico del datore sia al di sopra di tale
soglia, lo sgravio andrà progressivamente proporzionato. L’incentivo
deve essere sottratto ai contributi mensili da pagare , e sarà evidenziato nel
modello Uniemens da trasmettere all’Inps con il Codice Agevolazione TRIE,
Ente finanziatore H00- Stato.
Bonus disoccupati e altri bonus
Il Bonus disoccupazione è compatibile con quasi tutti incentivi
all’assunzione, come il Bonus Garanzia Giovani e Giovani Genitori, e con la
fruizione dell’eventuale quota dell’indennità di mobilità o della
disoccupazione restante al lavoratore. Sono esclusi i Bonus donne
disoccupate ed il Bonus over 50 (che prevedono, entrambi, uno
sgravio del 50% dei contributi a carico dell’azienda, per disoccupati over 50
da oltre 12 mesi, e per donne disoccupate da oltre 6 mesi, appartenenti a
determinati settori lavorativi e territori, o da oltre 24 mesi, negli altri
casi);
È però possibile godere prima dell’agevolazione
donne e over 50, per un rapporto a termine, poi del bonus disoccupati, per
la trasformazione a tempo indeterminato dello stesso contratto.
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