domenica 10 gennaio 2016

Aspettativa retribuita, che cos’è e come ottenerla



Aspettativa retribuita: congedo straordinario per assistenza di familiari disabili, aspettativa per cariche sindacali e cariche pubbliche elettive, congedo matrimoniale ed altre casistiche.

L’aspettativa retribuita è un’astensione dal lavoro, richiedibile dal dipendente solo in determinate ipotesi previste dalla normativa, che non dà luogo alla perdita dell’occupazione, e per la quale comunque spetta la retribuzione e la contribuzione. Vediamo ora le ipotesi nelle quali il lavoratore può collocarsi in aspettativa retribuita.
Aspettativa retribuita per assistenza di familiari disabili
La casistica di aspettativa retribuita più conosciuta e più utilizzata è il congedo straordinario previsto dal cosiddetto Testo Unico Maternità Paternità [1]: esso consiste in un’astensione, della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa, che può essere fruita dal lavoratore che assista un familiare portatore di handicap grave secondo la Legge 104 [2].
L’astensione è frazionabile anche a giorni (non a ore), è retribuita con un’indennità che corrisponde alle voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio, e dà diritto all’accredito dei contributi figurativi.
La normativa sul congedo straordinario retribuito, così come integrata dagli ultimi chiarimenti Inps, stabilisce, per il suo utilizzo, un determinato ordine, tra parenti: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, e altri parenti e affini, conviventi, sino al terzo grado (nel caso in cui siano assenti, o in una situazione giuridica assimilabile all’assenza, i familiari più prossimi).
Un disabile non può essere, poi, assistito contemporaneamente da due lavoratori, ed inoltre, per ogni disabile, sono concessi due anni di congedo complessivi: ad esempio, due figli non possono fruire di due anni d’assenza ciascuno per assistere lo stesso genitore portatore di handicap, ma solo di due anni complessivi, fermo restando che i due anni sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente, nell’intero arco della vita lavorativa.
La domanda di congedo straordinario, che consiste in un’autocertificazione, accompagnata dal certificato attestante la situazione di handicap grave del disabile (da richiedere alla Commissione medica Inps), deve presentata, dai dipendenti pubblici, al proprio dirigente responsabile; dipendenti privati, invece, presenteranno domanda direttamente all’Inps: dopo che l’Istituto ne avrà vagliato la correttezza formale, e avrà dato l’assenso, si dovrà effettuare la richiesta al proprio datore di lavoro.
Aspettativa retribuita per matrimonio
L’aspettativa retribuita per matrimonio, o congedo matrimoniale, è un’astensione dal lavoro, generalmente della durata di 15 giorni (può variare a seconda del contratto collettivo), riconosciuta al dipendente in occasione delle nozze: il congedo può essere richiesto anche in un periodo successivo rispetto alla data del matrimonio, ma non a distanza eccessiva (parecchi mesi dopo).
 Il periodo è indennizzato con la normale retribuzione, ed è utile per la maturazione dei ratei ferie, Tfr e mensilità aggiuntive.
L’Inps eroga direttamente un assegno matrimoniale solo per i seguenti lavoratori:
 – operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative;
 – lavoratori disoccupati o sospesi, qualora siano stati occupati per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
– lavoratori cessati dall’impiego a seguito di dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
 – lavoratori licenziati per cessazione dell’attività;
 – lavoratori già assenti per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi);
– lavoratori extracomunitari che si sposano all’Estero, se hanno prestato la propria attività presso un’azienda italiana, risultano residenti in Italia ed hanno acquisito lo status di coniugati nel nostro Paese.
Per quanto concerne la domanda di congedo, da inviare al datore di lavoro, è sufficiente anche un’istanza informale in carta semplice, purchè sia presente un’attestazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno matrimoniale, nei casi in cui è pagato direttamente dall’Inps, questa deve essere presentata in via telematica, tramite il sito web dell’Inps, oppure tramite Contact Center Inps Inail, munendosi, ugualmente, del codice Pin, o, ancora tramite i servizi telematici offerti dai patronati.
Aspettativa retribuita per volontariato
Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro finalizzato a prestare servizio di volontariato presso associazioni facenti parte dell’Agenzia di protezione civile. Il periodo di servizio può arrivare a 90 giorni l’anno, per prestare soccorso e assistenza in caso di calamità e catastrofi (sino a 180 giorni qualora vi sia lo stato di emergenza nazionale), diversamente è pari a 30 giorni l’anno complessivi, con assenze continuative non superiori a 10 giorni.
Il datore di lavoro, durante questa tipologia di astensione, versa comunque stipendio e contributi, che saranno però rimborsati dall’autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.
Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca
Si tratta di un congedo che il dipendente pubblico può richiedere, qualora sia ammesso alla frequenza di un dottorato di ricerca, per tutta la durata dello stesso: l’aspettativa però è retribuita dalla Pubblica Amministrazione soltanto nel caso in cui il dottorato non preveda il conferimento di borse di studio.
Se il rapporto con la P.A. cessa nei 2 anni successivi al termine del dottorato, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni a carico dell’amministrazione percepite durante l’aspettativa.
 Aspettativa retribuita per malattia
Molti chiamano impropriamente il periodo di malattia con la denominazione di aspettativa retribuita per malattia: in realtà, essendo la malattia di per sé indennizzata, entro il periodo di comporto (cioè quello in cui la conservazione del posto è tutelata dalla legge e dai contratti collettivi), ed essendo l’assenza “involontaria”, non può correttamente parlarsi di aspettativa retribuita. Diverso è il caso della malattia che va oltre il periodo di comporto, laddove, per “coprire” l’assenza, il lavoratore domandi un periodo di aspettativa non retribuita, la cosiddetta aspettativa per motivi personali: il datore di lavoro, però, non è tenuto alla concessione dell’astensione.
 Aspettativa retribuita per motivi personali e familiari
L’aspettativa per motivi personali è prevista in modalità differenti dai vari contratti Collettivi, e generalmente non è superiore a 12 mesi nell’arco della vita lavorativa: l’aspettativa non è retribuita, ma, ciò che può essere retribuito, nell’ambito dei motivi personali e familiari , sono dei singoli permessi, che il Ccnl può prevedere per quella finalità. Altre volte si utilizzano per motivazioni personali o familiari i permessi retribuiti spettanti come ex festività o riduzione orario di lavoro (Rol).
 Aspettativa per cariche elettive
Ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive la legge riconosce la copertura figurativa dei periodi di aspettativa: si tratta dunque di un’aspettativa non propriamente retribuita, poiché l’azienda non è tenuta a corrispondere lo stipendio o un’indennità sostitutiva, ma contribuita (poiché i contributi son coperti dall’Inps).
 La norma si applica ai lavoratori:
– eletti al Parlamento nazionale, europeo ed alle assemblee regionali;
– presidenti di provincia;
– sindaci;
– presidenti di consigli comunali , provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane;
– assessori comunali o provinciali (ossia membri delle giunte);
– consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni. 
Aspettativa retribuita per cariche sindacali
L’aspettativa retribuita per cariche sindacali, detta anche distacco sindacale, è una sospensione del rapporto lavorativo causata dalla chiamata del dipendente a ricoprire incarichi sindacali, durante la quale è garantita sia la retribuzione che la contribuzione da parte del datore di lavoro originario, che continua, dunque, a pagare lo stipendio ed i contributi come se il sindacalista stesse ancora lavorando.

Si tratta di una tipologia di aspettativa poco utilizzata nel settore privato, nel quale è preferita l’aspettativa sindacale non retribuita (la quale è solo contribuita figurativamente, al pari dell’aspettativa per cariche pubbliche elettive appena vista) , mentre il suo utilizzo è più frequente nel settore pubblico: una recente legge del Governo Renzi ha comunque dimezzato i distacchi ed i permessi sindacali retribuiti presso ciascuna amministrazione e per ciascuna organizzazione sindacale, a partire dal 2015.
Durante questa tipologia di aspettativa, oltre ai contributi versati dal datore di lavoro, è previsto il versamento facoltativo, da parte del sindacato, di contributi aggiuntivi: i versamenti sono commisurati all’intera indennità corrisposta al sindacalista.

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