Aspettativa retribuita: congedo
straordinario per assistenza di familiari disabili, aspettativa per cariche
sindacali e cariche pubbliche elettive, congedo matrimoniale ed altre
casistiche.
L’aspettativa retribuita è un’astensione dal
lavoro, richiedibile dal dipendente solo in determinate ipotesi previste dalla
normativa, che non dà luogo alla perdita dell’occupazione, e per la quale
comunque spetta la retribuzione e la contribuzione. Vediamo ora
le ipotesi nelle quali il lavoratore può collocarsi in aspettativa retribuita.
Aspettativa retribuita per assistenza di familiari
disabili
La casistica di aspettativa retribuita più conosciuta
e più utilizzata è il congedo straordinario previsto dal cosiddetto
Testo Unico Maternità Paternità [1]: esso consiste in un’astensione,
della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa, che può essere
fruita dal lavoratore che assista un familiare portatore di handicap
grave secondo la Legge 104 [2].
L’astensione è frazionabile anche a giorni (non a
ore), è retribuita con un’indennità che corrisponde alle voci fisse e
continuative dell’ultimo stipendio, e dà diritto all’accredito dei contributi
figurativi.
La normativa sul congedo straordinario retribuito,
così come integrata dagli ultimi chiarimenti Inps, stabilisce, per il
suo utilizzo, un determinato ordine, tra parenti: coniuge, genitori, figli,
fratelli e sorelle, e altri parenti e affini, conviventi, sino al terzo grado
(nel caso in cui siano assenti, o in una situazione giuridica assimilabile
all’assenza, i familiari più prossimi).
Un disabile non può essere, poi, assistito
contemporaneamente da due lavoratori, ed inoltre, per ogni disabile, sono concessi
due anni di congedo complessivi: ad esempio, due figli non possono
fruire di due anni d’assenza ciascuno per assistere lo stesso genitore
portatore di handicap, ma solo di due anni complessivi, fermo restando che i
due anni sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente,
nell’intero arco della vita lavorativa.
La domanda di congedo straordinario, che consiste in
un’autocertificazione, accompagnata dal certificato attestante la
situazione di handicap grave del disabile (da richiedere alla Commissione
medica Inps), deve presentata, dai dipendenti pubblici, al proprio dirigente
responsabile; dipendenti privati, invece, presenteranno domanda direttamente
all’Inps: dopo che l’Istituto ne avrà vagliato la correttezza formale, e
avrà dato l’assenso, si dovrà effettuare la richiesta al proprio datore di
lavoro.
Aspettativa retribuita per
matrimonio
L’aspettativa retribuita per matrimonio, o congedo
matrimoniale, è un’astensione dal lavoro, generalmente della durata di 15
giorni (può variare a seconda del contratto collettivo), riconosciuta al
dipendente in occasione delle nozze: il congedo può essere richiesto anche in
un periodo successivo rispetto alla data del matrimonio, ma non a distanza
eccessiva (parecchi mesi dopo).
Il periodo è indennizzato con la normale
retribuzione, ed è utile per la maturazione dei ratei ferie, Tfr e
mensilità aggiuntive.
L’Inps eroga direttamente un assegno matrimoniale
solo per i seguenti lavoratori:
– operai dipendenti da aziende industriali,
artigiane o cooperative;
– lavoratori disoccupati o sospesi,
qualora siano stati occupati per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la
data del matrimonio;
– lavoratori cessati dall’impiego a seguito di dimissioni
presentate per contrarre matrimonio;
– lavoratori licenziati per cessazione
dell’attività;
– lavoratori già assenti per un giustificato
motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi);
– lavoratori extracomunitari che si sposano
all’Estero, se hanno prestato la propria attività presso un’azienda italiana,
risultano residenti in Italia ed hanno acquisito lo status di coniugati nel
nostro Paese.
Per quanto concerne la domanda di congedo, da
inviare al datore di lavoro, è sufficiente anche un’istanza informale in carta
semplice, purchè sia presente un’attestazione dell’avvenuta celebrazione del
matrimonio.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno
matrimoniale, nei casi in cui è pagato direttamente dall’Inps, questa deve
essere presentata in via telematica, tramite il sito web dell’Inps, oppure
tramite Contact Center Inps Inail, munendosi, ugualmente, del codice Pin, o,
ancora tramite i servizi telematici offerti dai patronati.
Aspettativa retribuita per
volontariato
Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro
finalizzato a prestare servizio di volontariato presso associazioni facenti
parte dell’Agenzia di protezione civile. Il periodo di servizio può
arrivare a 90 giorni l’anno, per prestare soccorso e assistenza in caso
di calamità e catastrofi (sino a 180 giorni qualora vi sia lo stato di
emergenza nazionale), diversamente è pari a 30 giorni l’anno
complessivi, con assenze continuative non superiori a 10 giorni.
Il datore di lavoro, durante questa tipologia di astensione, versa comunque stipendio e contributi, che saranno però rimborsati dall’autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.
Il datore di lavoro, durante questa tipologia di astensione, versa comunque stipendio e contributi, che saranno però rimborsati dall’autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.
Aspettativa retribuita per dottorato
di ricerca
Si tratta di un congedo che il dipendente pubblico può
richiedere, qualora sia ammesso alla frequenza di un dottorato di ricerca,
per tutta la durata dello stesso: l’aspettativa però è retribuita dalla
Pubblica Amministrazione soltanto nel caso in cui il dottorato non preveda il
conferimento di borse di studio.
Se il rapporto con la P.A. cessa nei 2 anni
successivi al termine del dottorato, il lavoratore deve restituire tutte
le retribuzioni a carico dell’amministrazione percepite durante l’aspettativa.
Aspettativa retribuita per malattia
Molti chiamano impropriamente il periodo di malattia
con la denominazione di aspettativa retribuita per malattia: in realtà, essendo
la malattia di per sé indennizzata, entro il periodo di comporto (cioè
quello in cui la conservazione del posto è tutelata dalla legge e dai contratti
collettivi), ed essendo l’assenza “involontaria”, non può correttamente
parlarsi di aspettativa retribuita. Diverso è il caso della malattia che va
oltre il periodo di comporto, laddove, per “coprire” l’assenza, il lavoratore domandi
un periodo di aspettativa non retribuita, la cosiddetta aspettativa per
motivi personali: il datore di lavoro, però, non è tenuto alla concessione
dell’astensione.
Aspettativa retribuita per motivi
personali e familiari
L’aspettativa per motivi personali è prevista in
modalità differenti dai vari contratti Collettivi, e generalmente non è
superiore a 12 mesi nell’arco della vita lavorativa: l’aspettativa non è
retribuita, ma, ciò che può essere retribuito, nell’ambito dei motivi personali
e familiari , sono dei singoli permessi, che il Ccnl può prevedere per
quella finalità. Altre volte si utilizzano per motivazioni personali o
familiari i permessi retribuiti spettanti come ex festività o riduzione
orario di lavoro (Rol).
Aspettativa per cariche elettive
Ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche
elettive la legge riconosce la copertura figurativa dei periodi di aspettativa:
si tratta dunque di un’aspettativa non propriamente retribuita, poiché l’azienda
non è tenuta a corrispondere lo stipendio o un’indennità sostitutiva, ma contribuita
(poiché i contributi son coperti dall’Inps).
La norma si applica ai lavoratori:
– eletti al Parlamento nazionale, europeo ed alle
assemblee regionali;
– presidenti di provincia;
– sindaci;
– presidenti di consigli comunali , provinciali,
circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni,
comunità montane;
– assessori comunali o provinciali (ossia membri delle
giunte);
– consiglieri comunali, provinciali, di comunità
montane e unioni di comuni.
Aspettativa retribuita per cariche
sindacali
L’aspettativa retribuita per cariche sindacali, detta
anche distacco sindacale, è una sospensione del rapporto lavorativo
causata dalla chiamata del dipendente a ricoprire incarichi sindacali, durante
la quale è garantita sia la retribuzione che la contribuzione da
parte del datore di lavoro originario, che continua, dunque, a pagare lo
stipendio ed i contributi come se il sindacalista stesse ancora lavorando.
Si tratta di una tipologia di aspettativa poco
utilizzata nel settore privato, nel quale è preferita l’aspettativa sindacale
non retribuita (la quale è solo contribuita figurativamente, al pari
dell’aspettativa per cariche pubbliche elettive appena vista) , mentre il suo
utilizzo è più frequente nel settore pubblico: una recente legge del Governo
Renzi ha comunque dimezzato i distacchi ed i permessi sindacali
retribuiti presso ciascuna amministrazione e per ciascuna organizzazione
sindacale, a partire dal 2015.
Durante questa tipologia di aspettativa, oltre ai
contributi versati dal datore di lavoro, è previsto il versamento facoltativo,
da parte del sindacato, di contributi aggiuntivi: i versamenti
sono commisurati all’intera indennità corrisposta al sindacalista.
http://www.laleggepertutti.it
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