Con lo slittamento del capitolo sulla flessibilità in uscita dal 1° gennaio del prossimo anno si dovrà lavorare 4 mesi in più. Per le donne l'incremento sarà di quasi di due anni.
Con il rinvio della flessibilità in uscita dal prossimo anno si
dovrà lavorare di più. Ben 4 mesi in più, a causa dell'aspettativa di
vita. E dal 2019 si dovrà mettere in conto un ulteriore scatto che
attualmente, secondo lo scenario demografico dell'Istat, sarà di nuovo
pari a 4 o 5 mesi. Poche le novità contenute nella legge di stabilità
che in realtà rispondono più che altro a questioni emergenziali
piuttosto che ad un disegno organico di revisione della Legge Fornero da
molti richiesto. Vediamo dunque di riassumere i cambiamenti in arrivo
dal 1° gennaio 2016.
P. Anticipata. Dal prossimo anno, e sino al 2018, i requisiti contributi per la pensione anticipata salgono a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi di
contributi per donne pari, rispettivamente, a 2227 settimane e a 2175
settimane di versamenti (per coloro che hanno la contribuzione espressa
in settimane). Si potrà continuare ad uscire indipendentemente dall'età anagrafica, cioè anche prima dei 62 anni, senza incorrere nella penalizzazione dato che, grazie alla legge 190/2014, è stata congelata sino al 2017.
Vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia, fermo restando il minimo di 20 anni di contributi (15 anni per i lavoratori cd. quindicenni),
i requisiti restano differenti per le donne del settore privato
rispetto agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini,
dipendenti o lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e 7 mesi di età. Lo
stesso requisito è fissato per le donne del pubblico impiego. Per le
lavoratrici del settore privato l'aumento sarà piu' elevato in quanto
l'effetto della speranza di vita
si cumula con il graduale innalzamento dell'età per la vecchiaia che,
entro il 2018, dovrà assicurare la totale parificazione con i requisiti
vigenti per gli uomini. Per le dipendenti del settore privato serviranno
quindi 65 anni e 7 mesi (contro i 63 anni e 9 mesi attuali), per le autonome 66 anni e un mese (contro i 64 anni e 9 mesi attuali).
L'unica novità è per le donne che vedranno allungarsi di un anno la possibilità di accesso all'opzione donna: con la legge di stabilità 2016 il Governo consentirà a quelle lavoratrici che hanno raggiunto i 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) entro il 31 dicembre 2015
di optare per la pensione contributiva anche se la decorrenza del
trattamento avverrà successivamente al 2015 (restano infatti in vigore
per questa forma di pensionamento le finestre mobili
di 12 o 18 mesi). Ma a parte questa novità che potrà interessare alcune
migliaia di lavoratrici il canale di uscita si chiuderà comunque il 31
dicembre 2015 salvo residuino risorse per una proroga del regime. C'è
poi la settima salvaguardia anch'essa prevista con la legge di stabilità che consentirà a 26.300 lavoratori di prepensionarsi rispetto alle regole Fornero.
Usuranti. Novità anche per i lavori usuranti.
Com'è noto nei loro confronti si applica ancora il previgente sistema
delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
243. Ebbene dal 2016 dovranno perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica con il contestuale raggiungimento del quorum 97,6
con un minimo di 35 anni di contributi. Anche se per la liquidazione
del primo rateo dovranno attendere sempre uno slittamento di 12 mesi per
via delle cd. finestre mobili.
Va peggio per i notturni con un numero di notti lavorate inferiore a 77
anni: dovranno perfezionare 62 anni e 7 mesi di età unitamente ad un
quorum pari a 98,6; mentre se il numero di notti
lavorate è invece ricompreso tra 64 e 71 il requisito da raggiungere
diventa 63 anni e 7 mesi ed il quorum passa a quota 99,6.
Lo slittamento di 4 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla pensione per il comparto difesa e sicurezza e
per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti
previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO, appena esposti (si
pensi ad esempio agli ex-enpals e agli autoferrotranvieri). Naturalmente
sono soggetti agli adeguamenti anche i lavoratori cd. salvaguardati
che, sempre con la legge di stabilita' guadagnano la settima salvaguardia in favore di altri 26.300
soggetti, ma in tal caso la normativa da prendere a riferimento, sulla
quale applicare i 4 mesi di slittamento, sarà quella ante-fornero. Anche
il requisito anagrafico per conseguire l'assegno sociale slitterà da 65 anni e 3 mesi a 65 anni e 7 mesi.
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