Analisi dell’accordo di rinnovo CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Sul Sole 24 Ore del 16 ottobre troviamo le posizioni del Presidente di Federchimica.
Il
primo afferma quanto segue: “Il nuovo contratto di lavoro del settore
chimico-farmaceutico non contiene disposizioni che derogano alla
disciplina del Jobs Act.” L’ipotesi di accordo 2016-2018 “è una
valorizzazione degli indirizzi programmatici in materia di relazioni
industriali fissati da Confindustria; e non a caso le parole chiave
dell’intesa sono: produttività, occupabilità, flessibilità ed
esigibilità”.
Alla
domanda sugli aumenti contrattuali, che avrebbero resi contenti i
sindacati (e, quindi, si presume scontente le imprese), così risponde:
“Il contratto sottoscritto ieri mattina riduce del 50% il gap che con il
precedente rinnovo, per la prima volta in 30 anni in una dimensione
rilevante si è creato tra gli aumenti decisi in base all’inflazione
programmata e il reale corso dei prezzi al consumo…Federchimica è la
prima categoria che con il nuovo contratto pone rimedio a questo rischio
prevedendo verifiche annuali ed ex post per il maggior allineamento
possibile tra aumenti salariali e andamento dell’inflazione: così non
sono previsti aumenti nel 2016, ma solo a partire da gennaio 2017”.
Si tratta di dichiarazioni di propaganda o realmente fondate ?
Andiamo a vedere cosa c’è scritto nel testo di Accordo.
Prima questione: 75 o 90 euro ??
Nella
“Parte Economica” si prevede un incremento complessivo riferito alla
categoria D1 del chimico e chimico-farmaceutico pari a 90 euro.
Però
questa cifra verrà erogata con le seguenti modalità: 40 euro a far data
da gennaio 2017, 35 euro a far data da gennaio 2018, 15 euro a far data
da dicembre 2018.
Per settori particolari la cifra è più bassa: 84 euro per le fibre, 78 euro per gli abrasivi.
Quindi,
innanzitutto, possiamo dire che nel 2016 l’adeguamento salariale
derivante dal CCNL è congelato; si parte dal 1 gennaio 2017 e si arriva a
regime nel dicembre 2018.
Cosa
succede, quindi nel 2016, con il sostanziale congelamento contrattuale ?
succede che verrà erogato soltanto l’EDR (Elemento Distinto della
Retribuzione), una cifra pari a 15,54 euro che verrà erogata fino a
dicembre 2016.
Ma,
e qui sta il bello, da quando verrà erogato l’EDR ? Non a partire da
gennaio 2016, ma a partire da ottobre 2015 cioè in sostituzione della
tranche di adeguamento contrattuale mensile prevista dal vigente CCNL.
Cioè, nell’ultima parte dell’anno si perde la vigenza del CCNL in essere
e la stessa viene sostituita dall’erogazione dell’EDR che, oltretutto,
si trascina per tutto il 2016 con il congelamento del nuovo CCNL.
Forzando un po’ i termini possiamo dire che per 15 mesi (ottobre 2015 –
dicembre 2016) l’EDR sostituisse i termini economici del CCNL.
Per
questo motivo una parte (Confindustria) ha avuto buon gioco nel dire
che il reale aumento non è di 90 euro, ma di 75 in quanto dai 90 euro
viene sottratta l’ultima tranche del precedente rinnovo pari a 15 euro
(viene data come EDR, come descritto sopra, ma poi sparisce).
Tralasciando
questa considerazione (cioè meno 15 euro) sulle varie tranche del
rinnovo si ottiene quindi che: nel 2016 c’è solo l’EDR, nel 2017 i 40
euro nominali diventano 25; nel 2018 i 35 euro nominali diventano 20,
nel dicembre 2018 i rimanenti 15 euro diventano zero.
Si
fa osservare che nella piattaforma per il rinnovo del CCNL Chimico 2016
– 2018 del 15 settembre di Filctem CGIL-FEMCA CISL-UILTEC si dichiarava
l’obiettivo recupero del potere di acquisto del salario,
redistribuzione della produttività prodotta in azienda
(errore gravissimo! Questo verrà argomentato in seguito), rafforzamento
del welfare contrattuale sia nazionale che contrattuale, “pertanto si
richiede un incremento salariale complessivo per un valore di 123 € nel triennio 2016-2018”.
Parlando
di incremento salariale complessivo le tre categorie si sono esposte al
rischio di vedere spalmato questo incremento su più voci: salario,
contrattazione aziendale, welfare aziendale, contrattazione anche
aziendale.
Ma anche così i conti non tornano.
Gli
aumenti di 8 euro del Fondo Fonchim e i 2 euro del turno di notte non
sono quote aggiuntive messe dalle imprese, ma vengono detratti ai
lavoratori col meccanismo dell’abolizione della abolizione del
trattamento economico della Pasqua.
La
contrattazione aziendale viene demandata al meccanismo (A PERDERE !)
della produttività e dell’andamento economico dell’impresa (in seguito
argomentato).
Sempre
a proposito di perdita di salario, il premio presenza (220 euro) viene
assorbito dal meccanismo della contrattazione aziendale.
Adeguamento annuale all’inflazione.
Per comprendere questo punto bisogna fare un passo indietro.
Qualche
mese fa, Federchimica con una lettera indirizzata alle organizzazioni
sindacali di categoria ha sollevato il problema dell’andamento
dell’inflazione puntando l’indice sul “significativo scostamento in atto
tra inflazione prevista al momento del rinnovo del vigente CCNL e
inflazione reale relativa al biennio 2013/2014 e prevista per il 2015.
Secondo la lettera di Federchimica, ci si trova in presenza di una
“situazione eccezionale”, mai verificatasi nel tempo, dovendo discutere,
in sede di verifica, di una condizione nella quale i lavoratori
avrebbero ricevuto di più (in base all’inflazione programmata) di quanto
realmente accaduto con il concreto andamento dell’inflazione. Il
calcolo fatto dagli industriali è il seguente. L’inflazione riconosciuta
nel triennio 2012-2015 è del 6,2% contro un’inflazione reale del 2,5%.
Quel 3,7% di differenza corrisponderebbe a 79 euro in più percepiti dai
lavoratori.
In
questo rinnovo di CCNL, quindi, è stata inserita la seguente formula:
“Al fine di prevenire scostamenti significativi le Parti concordano di
procedere ad una verifica degli stessi su base annua”. Questa verifica
verrà condotta, ogni anno, nel mese di giugno (visto che l’ISTAT
pubblica i dati a maggio). Nel giugno di ogni anno (2017, 2018, 2019)
verrà condotta la verifica di scostamento tra inflazione l’inflazione
relativa all’anno precedente (da consuntivo ISTAT) e quella prevista in
fase di rinnovo.
Nel rinnovo di CNL “l’inflazione prevista e presa a riferimento è complessivamente pari al 4%”.
A cosa corrisponde questo 4%?
Per rispondere prendiamo l’ultima comunicazione disponibile dell’ISTAT, quella del 29 maggio.
L’Istat,
in quella data, ha emesso il comunicato per gli anni 2011-2014 gli
scostamenti tra realizzazione e previsione dell’inflazione misurata
dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni
2015-2018.
Come
si vede dalla comunicazione ISTAT del 29 maggio 2015, la somma dei
valori 2016 – 2018 da come risultato 3,9%, un valore vicinissimo al 4%
indicato nel testo di rinnovo del CCNL.
Si
tratta quindi del meccanismo dell’IPCA, previsto dall’Accordo Quadro
Riforma degli Assetti Contrattuali del 22 gennaio 2009, secondo il quale
“per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore
della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio – in
sostituzione del tasso di inflazione programmata – un nuovo indice
previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al
consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati (…) si procederà alla
verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella
reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al
netto dei prodotti energetici importati”.
Proviamo,
quindi, ad inquadrare il significato politico che assume questo rinnovo
del ccnl chimico nel quadro sindacale e nell’ambito della discussione
avviata all’interno della CGIL.
Il
Direttivo Nazionale della CGIL, solo qualche settimana fa, decideva di
demandare alla segreteria uno studio sul modello contrattuale per poi
valutare insieme al Direttivo stesso quale sarebbe stata la strategia
del sindacato in occasione dei rinnovi dei contratti.
Quella
necessità era maturata nella consapevolezza che il modello contrattuale
fino ad ora seguito risultava essere datato e non adeguato ai tempi;
dunque si riteneva necessario ridisegnare e ridefinire le nostre parole
d’ordine per la stagione dei rinnovi contrattuali.
Con
questa firma di fatto si è aperta invece la partita dei rinnovi senza
avere deciso collettivamente quali debbano essere le nostre
rivendicazioni: cioè senza avere un modello contrattuale che tenga
insieme tutte le categorie.
Una sorta di schizofrenia dove l’agire di qualcuno condiziona le scelte di tutti, in peggio.
Di
fatto si sancisce con questa firma che i contratti non sono più
esigibili (da parte dei lavoratori !) e che possono essere modificati in
corso d’opera, a seconda delle esigenze di un’unica parte: quella
dell’impresa.
Per
la prima volta si è definito una procedura di “scala mobile al
contrario”, dove, in un contesto deflattivo, si è definita la perdita di
salario contrattato: è per questo motivo che i datori di lavoro, oggi,
hanno accettato la condizione di verifica dell’inflazione e loro stessi
hanno esaltato tale risultato.
Altri elementi che incidono sul salario: premio presenza, Pasqua, 4 novembre, scatti anzianità/TFR.
Sono
aboliti gli articolo del CCNL che prevedono il premio presenza; sarà la
contrattazione aziendale a definire modi e contenuti dell’inserimento
del premio presenza nel premio di partecipazione. Il premio presenza era
rappresentato in media da circa 220 euro annuali.
Le
imprese che non contrattano il premio di partecipazione sceglieranno
di: applicare il premio variabile PMI, applicare l’elemento perequativo o
di attuare iniziative di welfare contrattuale e/o formazione a cui
destinare, in tutto o in parte, i medesimi importi. Cioè con welfare
aziendale e/o formazione le aziende evitano di pagare ai lavoratori il
premio di partecipazione. Poiché si prevede che il premio presenza
finisca nel calderone del premio di partecipazione, questo significa che
anche lo stesso potrebbe essere sostituito da welfare aziendale e
formazione.
Vengono eliminati dal conteggio del TFR gli scatti di anzianità.
Per il settore abrasivi dal 1 marzo 2017 viene abolito il trattamento previsto per la ex festività del 4 novembre.
Dal
1 marzo 2017 viene abolito il trattamento economico di Pasqua (1/25
della retribuzione mensile). Contemporaneamente viene aumentata
l’aliquota contributiva per il welfare contrattuale con una equivalente
erogazione aziendale di 8 euro su Fonchim e 2 euro in più per i turni
notturni.: in questo modo viene sancito il principio che con la
riduzione dei salari dei lavoratori si finanzia il welfare aziendale ed
il lavoro notturno. L’impresa ci guadagna ancora una volta.
Contrattazione di secondo livello.
Il testo del rinnovo è tutto un peana della contrattazione di secondo livello.
Ne riportiamo alcuni passaggi per chiarirne l’origine.
La contrattazione aziendale viene inserita addirittura come il primo capitolo dell’intesa; le Parti si impegnano a
“rendere il ccnl sempre più un riferimento moderno e flessibile
idoneo a incentivare una contrattazione di secondo livello che colga le
esigenze e le specificità aziendali al fine di migliorare la competitività e l’occupabilità;
(…) realizzazione di una contrattazione aziendale effettivamente correlata all’andamento economico e alla produttività dell’impresa e adeguata a sostenere la competitività e l’occupazione;
Rafforzamento di una contrattazione aziendale (…) funzionale al miglioramento della produttività e dell’occupazione e che possa contribuire anche allo sviluppo del welfare contrattuale…
Ecco l’origine di questi passaggi: gli Accordi del 2009 e del 2012.
Nel
gennaio 2009, l’accordo tra parti sociali sulla riforma degli assetti
contrattuali, definiva un modello nel quale si prevedeva di attivare
“tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e
contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi
economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività,
qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività nonché ai risultati legati
all’andamento economico delle imprese…”. Nell’aprile dello stesso 2009
veniva sottoscritto un accordo interconfederale che assumeva i contenuti
del documento precedente, legando le agevolazioni fiscali e
contributive alla contrattazione di secondo livello (aziendale) con
riferimento alla realizzazione di programmi per conseguire “incrementi
di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di
innovazione, di efficienza organizzativa “, nonché “altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché
ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa”.
L’Accordo
Interconfederale del 16 novembre 2012 (“Linee programmatiche per la
crescita della produttività e della competitività in Italia”) prevede la
necessità di norme legislative (vantaggi fiscali e contributivi) a
favore di quella parte di retribuzione legata alla produttività
aziendale.
Osservazione di carattere generale sul concetto di produttività.
Per come viene trattato esso si presta ad un doppio errore logico: da
una parte si calcola la produttività aggregata (e non settoriale),
dall’altra la produttività è quella della singola azienda, perdendo così
di vista che il processo di produzione di un bene finale consiste di
diverse fasi di lavorazione che, all’interno dell’attuale struttura
industriale, risultano frazionate e quindi imputabili a diverse imprese.
In questo modo il calcolo della produttività si riduce: a) ad un
esercizio statistico (sbagliato) nel primo caso; b) ad una calcolo
azienda per aziende senza tenere conto che ogni bene finale è risultato
di diversi stadi produttivi che assieme (cioè tenendo conto della catena della produzione nella sua interezza), dovrebbero concorrere a definire la produttività.
Altra
osservazione di carattere generale. Nel corso del tempo (come
ampiamente sotto descritto), i vari Governi che si sono succeduti nonché
le parti sociali (a volte senza la Cgil) hanno perseguito un disegno
generale di spostamento della contrattazione dal livello nazionale a
quello decentrato (aziendale e territoriale). Vale la pena, tuttavia,
segnalare che la contrattazione decentrata (aziendale) lascia scoperti
moltissimi lavoratori: secondo una pubblicazione (“Progetto CNEL-ISTAT
sul tema “Produttività, struttura e performance delle imprese
esportatrici, mercato del lavoro e contrattazione integrativa”), le
imprese coinvolte nella contrattazione di secondo livello sono il 31,6%,
ma il 9,6% delle imprese effettua esclusivamente contrattazione ad
personam; quindi solo il 21,1% è coinvolto da contrattazione collettiva.
Quindi, la grande maggioranza dei lavoratori non risulta interessato da
contrattazione di secondo livello e quindi da eventuali adeguamenti
salariali connessi alla produttività contrattata a tale livello. Dove
non si fa contrattazione aziendale vale soltanto l’ERG (elemento di
garanzia contributiva), definito dall’Accordo Interconfederale del 2009:
i contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un
importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello.
Ulteriori elementi: sanzioni, stagionalità.
Vengono
inasprite le sanzioni: il limite massimo di giorni di sospensione
disciplinare per le mancanze di maggior rilievo viene portato da 3 a 8
giorni; il numero massimo di ore di retribuzione previste per la
sanzione disciplinare della multa passa da 3 a 4 ore.
Viene allargato il concetto di stagionalità.
Oltre
a quelle individuate dalla legge, sono stagionali anche le attività
richieste da esigenze tecnico-produttive ricorrenti in determinati
periodi dell’anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a
stagionalità identificate come tali nei settori “clienti”, come ad
esempio attività dipendenti da esigenze agricole, campagne di
vaccinazione ecc..
Inoltre
sono previste ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari
esigenze tecnico-produttivo di tipo temporaneo e periodico, da demandare
alla contrattazione aziendale o territoriale.
Le
attività stagionali sono ovviamente connesse ad un concetto di
temporaneità, quindi anche di rapporto di lavoro temporaneo (solitamente
si tratta di quelle legate al settore primario, servizi turistici e
ricettivi, spettacoli, in determinate aree geografiche ecc.).
Una
definizione così ampia di attività stagionali apre la strada ad una
ulteriore deregulation in materia di tipologie di contratti applicabili.
JOBS ACT – Appalti
Di deroghe al Jobs Act non ne sono previste.
Sulla
questione degli appalti si era ampiamente espressa la piattaforma
sindacale prevedendo gli obiettivi di sistemi di gestione sul piano
della valutazione e selezione degli appaltatori, un sistema di controlli
e verifiche sul campo più stringente.
L’obiettivo
era definire nel CCNL per tutte le imprese criteri di valutazione e
selezione dei fornitori (anche in relazione ai temi della trasparenza e
legalità), la regolamentazione delle fasi precedenti e la esecuzione dei
lavori, definire ruolo e responsabilità dell’appaltatore e del
committente ecc.
Il
testo del rinnovo si limita a indicare la “diffusione di buone prassi
realizzate nel settore per i lavori in appalto funzionale all’obiettivo
del miglioramento continuo anche attraverso una gestione preventiva e
sistematica dei fattori di rischio”.
Al
massimo, ma solo per gli aspetti di sicurezza, salute e ambiente, nel
caso di appalti potranno essere adottate le linee guida di “Responsible
Care” in tema di qualificazione delle imprese esterne, con il
coinvolgimento e la partecipazione delle RLSSA. Si segnala che
Responsible Care è un documento del mondo dell’impresa: è il Programma volontario di promozione dello Sviluppo Sostenibile dell’Industria Chimica mondiale.
Nel
caso dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo (quelli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 81 del
2008) viene solo prevista – per i siti caratterizzati dalla compresenza
di più aziende – di avviare, ma solo su base sperimentale e volontaria, iniziative
di consultazione e scambio di informazione, ma esclusivamente per la
diffusione di buone prassi tra RLSSA delle imprese coinvolte.
Cioè nessuno spazio per la contrattazione di sito o di filiera tanto incensata nel documento della Conferenza di Organizzazione.
Formazione, “Cultura aziendale”.
Vengono
previsti due moduli formativi per le RSU, di cui uno realizzato
dall’impresa su temi “strettamente aziendali”: questi riguarderanno “il
business e l’organizzazione dell’azienda, la “cultura aziendale”
declinata secondo e esigenze del momento: a titolo esemplificativo,
mission e valori dell’azienda”.
Si
tratta di un passaggio molto grave: la “cultura aziendale”, cioè la sua
mission, i suoi valori, i suoi obiettivi vengono “impartiti” ai
rappresentanti dei lavoratori (RSU) dall’azienda come se questi
dovessero assumere la stessa dimensione culturale e lo stesso orizzonti
di valori dell’impresa.
Si
tratta dell’affermazione dell’unico punto di vista, quello
dell’impresa, al quale anche i rappresentanti dei lavoratori dovranno
uniformarsi. Viene meno la possibilità di contrastare il “pensiero
unico” dell’impresa costruendo un insieme di valori e obiettivi (cioè
una cultura) autonomo e indipendente da quello dell’impresa.
Salvaguardia impianti linee guida
Il
ccnl precedente già aveva normato la salvaguardia impianti in caso di
effettuazione di scioperi, visto che le aziende chimiche in molti casi
operano con un assetto produttivo che implica la necessità di normare
gli eventuali fermi per scongiurare danni irreparabili agli impianti e
danni all’ambiente.
Nell’appendice
al contratto precedente era già evidente una reale procedura di
raffreddamento dei conflitti con un approccio conciliativo per le
procedure di eventuali scioperi. Oggi, con il nuovo contratto, si
sottoscrive che tale norma non è prevista solo per gli “impianti
complessi”, ma in ogni caso: quindi per tutti gli impianti di qualsiasi
azienda.
Inoltre
è stato specificato che le intese per la effettuazione e le modalità
dello sciopero non riguarderanno solo le prestazioni minime
indispensabili ma dovranno anche definire “le modalità per la gestione
delle altre attività e del personale non coinvolto dallo sciopero, in
relazione all’impatto a livello aziendale dell’astensione dei
lavoratori”
Tale
modifica di fatto inficia sostanzialmente la possibilità di incidere
con le iniziative di sciopero: si tratta, di fatto, della limitazione di
un diritto individuale sancito dalla costituzione quale quello
dell’esercizio di sciopero. Tale limitazione va oltre quello già
previsto dalla legge 146 dei pubblici servizi che già introduceva forti
limitazioni al riguardo.
Semplificazione normativa
Nel
nuovo contratto all’art. 2 per il periodo di prova si prevede di
sostituire il riferimento a “ effettivo servizio” con “effettiva
prestazione lavorativa” si intende di fatto allungare il periodo di
prova stesso.
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