giovedì 16 settembre 2010

Detassazione premi di risultato, indennità lavoro notturno e lavoro straordinario

Recupero dell’agevolazione fiscale
non goduta sui redditi 2008-2009

Le domande entro il 30 settembre 2010

Una recente disposizione dell’Agenzia delle Entrate (83/E del 17 agosto) chiarisce che è possibile chiedere la detassazione per i passati periodi d’imposta 2008 e 2009 se non richiesta allora con le dichiarazioni dei redditi di quegli anni.

La “detassazione” consiste nell’applicazione di una aliquota sostitutiva del 10% invece della normale aliquota IRPEF che sarebbe stata applicata in base al proprio reddito (23%, 27%, 38%. Il risparmio è quindi, rispettivamente, del 13%, 17%, 28%).

Ne ha diritto chi ha un reddito inferiore a € 30.000 (redditi 2007) e € 35.000 (redditi 2008 e 2009).

La tassazione con aliquota agevolata si applica a:

· Premi di risultato (anno 2008 periodo 1 luglio – 31 dicembre; anno 2009)

· Erogazioni unilaterali dell’azienda connesse ad incrementi di produttività

· Lavoro straordinario (anno 2008 periodo 1 luglio – 31 dicembre; retribuzione e maggiorazione)

· Lavoro straordinario purché “riconducibile ad incrementi di produttività” (anno 2009; retribuzione e maggiorazione)

· Compenso per lavoro notturno (sia compenso ordinario che maggiorazione)

· Maggiorazioni retributive per lavoro su turni

· Somme ricevute per prestazioni di flessibilità come lavoro festivo, banca ore, lavoro supplementare e clausole di elasticità nel part time (solo 2008), indennità di reperibilità, superminimi ad personam…

L’importo massimo su cui si può far valere la tassazione sostitutiva del 10% è di 3.000 euro per il 2008 e di 6.000 euro per il 2009.

Per richiedere la tassazione sostitutiva sugli importi per i quali non sia stata già richiesta negli anni passati, è necessario ottenere dall’azienda una certificazione con gli importi ammessi al beneficio fiscale e rivolgersi al CAAF per presentare una dichiarazione integrativa entro il 30 settembre. È possibile presentare la dichiarazione o istanza di rimborso anche dopo la scadenza in base a specifiche modalità che saranno definite dal CAAF.

IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A CERTIFICARE L’IMPORTO DELLE SOMME EROGATE

SULLE QUALI NON HA APPLICATO LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA

CENTRO AUTORIZZATO DI

ASSISTENZA FISCALE

Via F.lli Folonari 16

25126 Brescia

CGIL CAMERA DEL LAVORO
BRESCIA
Via F.lli Folonari 20

25126 Brescia

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